Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore

dalla consegna dell’immobile la sua esatta ubicazione nonchè le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario. (Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191)

La comunicazione di cessione fabbricato

comporta la compilazione del modulo relativo nel quale vanno indicati:

– i dati del cedente (vale a dire del locatore o venditore)

– i dati del cessionario (colui che entra in possesso dell’immobile) compresi gli estremi del documento d’identità (carta d’identità, patente di guida o passaporto)

– i dati precisi dell’unità immobiliare ceduta, della quale vanno indicati, oltre all’indirizzo, il piano, l’interno, il n° di vani (per vano si intende una stanza abitabile e con finestra), il numero di accessori (ad esempio bagno, cucinotto, ripostiglio, disimpegno, cantina, garage, ecc.), il numero di ingressi.

Il modello così compilato va presentato al commissariato locale di Pubblica Sicurezza, o, nel caso questo non sia presente (come spesso accade nelle piccole cittadine) presso l’ufficio competente del comune; in alternativa il modulo compilato può essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sempre entro il termine delle 48 ore dalla consegna dell’unità immobiliare. Nel caso in cui l’immobile sia occupato da più di una persona, andrà presentata una comunicazione di cessione fabbricato per ognuna di esse, a meno che facciano parte dello stesso nucleo familiare: in tal caso è sufficiente “denunciare” il solo capo famiglia.

modulo_cessione_fabbricato