Oggetto: Determinazione aliquote I.C.I. per l’anno 2007.

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

DEL COMUNE DI CHITIGNANO

 

 

            VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sul riordino della finanza degli Enti territoriali, emanato a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 relativa alla delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;

 

            VISTI gli artt. 1 e segg. del citato decreto legislativo con i quali a decorrere dall’anno 1993 è stata istituita l’I.C.I., l’imposta comunale sugli immobili, e ne è stata disciplinata la relativa applicazione;

 

            VISTO altresì l’art. 6 del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 53 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, in base al quale l’aliquota di tale imposta è stabilita dal Comune con deliberazione in misura non inferiore al quattro per mille, né superiore al sette per mille del valore catastale dell’unità immobiliare oggetto della stessa; può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o non locati; può essere agevolata in rapporto alle distinte tipologie degli Enti senza fini di lucro;

 

            VISTA la deliberazione G.M. n. 73 del   30/12/2005, avente ad oggetto: “conferma aliquote I.C.I. per l’anno 2006”;

 

            VISTA la legge n.296 del 27 dicembre 2006 “Legge finanziaria 2007” comma  169, che investe il Consiglio Comunale della competenza di deliberare  su aliquote e tariffe;

           

RAVVISATA l’opportunità di confermare le aliquote di tale imposta anche per l’anno 2007;

 

            VISTO l’art. 42, lettera f) del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

 

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in originale in calce alla presente deliberazione e per estratto nelle copie;

 

CON la seguente votazione:

favorevoli n.9 (nove)

astenuti n.3 (Tellini, Cenni e Chini)

contrari n.1 ( Boldrini)

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

 

1)  Di confermare, in applicazione degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sul riordino della finanza degli Enti territoriali, l’aliquota dell’I.C.I., l’imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo Comune di Chitignano per l’anno 2007 nelle seguenti misure:

a)  nella misura del 5,70‰ (cinque virgola settanta per mille) del valore catastale dell’abitazione principale così come definita dall’art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo così come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b)  nella misura del 7,0‰ (sette virgola zero per mille) del valore catastale degli immobili diversi  da quelli dell’abitazione principale di cui innanzi detto.

c)  Nella misura del 7,0‰ (sette virgola zero per mille) del valore delle aree edificabili.

 

2)  Di confermare, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 della citata legge, che l’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente è di €.103,29 annui.

 

3)  Di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ciò ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 58, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, recante norme sull’istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.