COMUNE DI CHITIGNANO
Provincia di AREZZO
PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Chitignano, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.
Per quanto non prevista nel presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta ICI e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.
Art. 2 - UTILIZZO DETRAZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI
Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (figli, genitori) sono considerate abitazioni principali, sia ai fini dell’applicazione dell’eventuale aliquota agevolata che ai fini dell'utilizzo della detrazione di imposta prevista per l’abitazione principale, limitatamente ad una sola unità immobiliare oltre la propria abitazione principale.
Per poter usufruire dell'agevolazione prevista dal comma precedente il parente deve risultare anagraficamente residente nella suddetta abitazione.
Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 662/96 viene inoltre considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, o presso familiari per motivi di salute accertati con certificati medici, a condizione che la stessa non risulti locata.
Art. 3 .- DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI
L’ufficio Tecnico Comunale periodicamente, con proprio atto determina, i criteri di valutazione del valore medio di riferimento delle aree edificabili incluse nell'ultimo Piano Regolatore o strumento urbanistico generale adottato dal Comune per zone territoriali omogenee.
Tale provvedimento ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione.
I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.
Art. 4- MODALITÀ DI VERSAMENTO
Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuate purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
Art. 5 .- SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI CONTROLLO
Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 2), del D. Lgs. 446/97, con deliberazione della Giunta Comunale possono essere fissati gli indirizzi per le azioni di controllo Sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasioni/elusioni per le diverse tipologie di immobili.
Art. 6 .- POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI
Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97, viene stabilito che ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi del Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 57 della Legge 23/12/1996 n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale interno.
Art. 7 .- AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
In conformità a quanto previsto dalla normativa tributaria in materia dì contenzioso é consentito al Comune di esercitare il diritto alla "autotutela", ed ai contribuenti l'istituto dell'accertamento con adesione" e della "conciliazione giudiziale", nei termini e con le modalità previste dal D. Lgs. 564 del 30/9/1994 e dal D. Lgs. n. 218 del 19/6/1997.
Art.8 .- RINVIO
Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'Imposta Comunale sugli ImmobiIi.
Sì intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.
Art. 9 .- NORME FINALI
Il presente Regolamento, che entra in vigore dall’1 gennaio 2001, unitamente alla delibera consiliare di approvazione, è comunicato in copia conforme al Ministero delle Finanze mediante spedizione entro 30 giorni dalla data di esecutività ed è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale con le modalità previste indicate dalla Circolare del Ministero delle Finanze 17 aprile 1998 n. 101/E.
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Adottato con deliberazione del C.C. n.8 del 27/03/2001
Modificato con deliberazione del C.C. n.17 del 15/06/2006