LA GIUNTA  COMUNALE

DEL  COMUNE  DI  CHITIGNANO

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 02/02/1996, esecutiva, con la quale vennero approvate le tariffe per l’applicazione della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in vigore dal 1.1.96 sulla base della nuova classificazione delle categorie  dei locali e delle aree, in base al disposto dell’art. 68 del D.Lgs.507/1993, e la deliberazione Consiliare n°60 del 30.11.1995 con la quale venne adottato il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del 25/03/1999, esecutiva ai termini di legge, con la quale le stesse tariffe vennero definite per l’anno 1999;

RICHIAMATA la deliberazione esecutiva del C.C. n.4 del 05/03/2007 che determinava le tariffe per l’anno 2007;

RICHIAMATO il D.Lgs.507/1993 e s.m.i.;

VISTO l’art.61 del D.Lgs.507/1993 in cui si dispone che il gettito complessivo della tassa deve coprire il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in misura compresa tra il 50% ed il 100%;

VISTA la circolare n. 25/E del 17/02/2000 del Ministero delle Finanze “ Tassa R.S.U.” che chiarisce quali siano i costi da coprire con la tassa e le modalità operative connesse alla gestione del Tributo; 

VISTA la seguente  tabella delle tariffe in vigore per l’anno 2007:

 

cat. 1^)

abitazioni private e relativi garages e locali accessori, affittacamere:

€.  1,45   (euro unovirgolaquarantacinque) al metro quadrato;

cat. 2^)

Scuole pubbliche e private, palestre pubbliche e private:

€.0,63  (euro  zerovirgolasessantatre) al metro quadro;

Cat. 3^)

Collettività, comunità, luoghi di assistenza e cura, caserme, mense e servizi aziendali:

€. 1,62   (euro unovirgolasessantadue) al metro quadrato;

cat. 4^)

uffici pubblici e privati, istituti di credito e finanziari, assicurativi e simili:

€.  2,16    ( euro duevirgolasedici) al metro quadrato;

cat. 5^)

sede di associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali e politiche:

€.  0,81 (euro zerovirgolaottantuno) al metro quadrato;

cat. 6^)

Aree di campeggio, di parcheggio e posteggio, distributori di carburante:

 €.2,00   (euro duevirgolazero) al metro quadrato;

Cat. 7^)

negozi di vendita al dettaglio di beni non deperibili e relativi magazzini

(compreso banchi di vendita all’aperto):

€.  2,50  (euro duevirgolacinquanta) al metro quadrato;

cat. 8^)

Negozi di vendita al dettaglio di alimentari e beni deperibili

e relativi magazzini (compreso banchi di vendita all’aperto):

€.   3,67 (euro trevirgolasessanatasette) al metro quadrato;

cat. 9^)

Magazzini di vendita all’ingrosso, mostre,autosaloni,depositi e stoccaggio merce,autorimesse di enti pubblici e privati per il ricovero dei mezzi adibiti al servizio:

€.1,28 (euro unovirgolaventotto) al metro quadrato;

Cat. 10^)

ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili:

€. 3,87  (euro trevirgolaottantasette) al metro quadrato;

cat. 11^)

Cinema, teatri, sale da ballo e simili:

€.1,18  (euro unovirgoladiciotto)  al metro quadrato;

Cat. 12^)

alberghi, pensioni, complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale

anche collegate ad attività di agriturismo:

€.  1,90   (euro unovirgolanovanta) al metro quadrato;

cat. 13^)

Stabilimenti e magazzini industriali, laboratori e magazzini artigianali, tettoie

ed aree industriali ed artigianali, comprese le aree di stoccaggio:

€.  1,62  (euro unovirgolasessantadue) al metro quadrato;

 

CONSIDERATO che dall’anno 1998 con convenzione approvata nella seduta del Consiglio Comunale n.4 del 26/02/1998 il Comune ha aderito alla gestione associata della raccolta dei rifiuti operata dalla Comunità Montana del Casentino;

CONSIDERATO che dall’analisi dei costi effettuata dalla Comunità Montana del Casentino le quote a carico del Comune di Chitignano per la raccolta e lo smaltimento sono aumentate e quindi  è emersa la necessità di aumentare le tariffe fino ad oggi applicate;

VISTA la tabella sui costi e sulle entrate del servizio predisposta dall’Ufficio Tributi che tiene conto dei nuovi costi del servizio gestito dalla Comunità Montana del Casentino, dalla quale si rileva che la copertura dei costi del servizio per il corrente anno 2008, è prevista nella percentuale del 97,30%, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto il n.1;

VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, dal responsabile del procedimento Mazzi Moreno e della sig.ra Chisci Elvira in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, in originale in calce alla presente deliberazione e per estratto nelle copie;

 

CON  voti unanimi favorevoli:

 

DELIBERA

 

1)      Di aumentare, in attuazione delle disposizioni di legge e di regolamento citate in motivazione, le tariffe dell’anno 2007 per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, così come risultano nel prospetto seguente con decorrenza dall’1 gennaio dell’anno 2008 in relazione alla classificazione per categorie dei locali e delle aree soggette a tassazione:

 

cat. 1^)

abitazioni private e relativi garages e locali accessori, affittacamere:

€.  1,60   (euro unovirgolasessanta) al metro quadrato;

cat. 2^)

Scuole pubbliche e private, palestre pubbliche e private:

€.0,70  (euro  zerovirgolasettanta) al metro quadro;

cat. 3^)

Collettività, comunità, luoghi di assistenza e cura, caserme, mense e servizi aziendali:

€. 1,62   (euro unovirgolasessantadue) al metro quadrato;

cat. 4^)

uffici pubblici e privati, istituti di credito e finanziari, assicurativi e simili:

€.  2,60    ( euro duevirgolasessanta) al metro quadrato;

cat. 5^)

sede di associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali e politiche:

€.  0,90 (euro zerovirgolanovanta) al metro quadrato;

cat. 6^)

Aree di campeggio, di parcheggio e posteggio, distributori di carburante:

 €.2,23   (euro duevirgolaventitre) al metro quadrato;

cat. 7^)

negozi di vendita al dettaglio di beni non deperibili e relativi magazzini

(compreso banchi di vendita all’aperto):

€.  3,00  (euro trevirgolazero) al metro quadrato;

cat. 8^)

Negozi di vendita al dettaglio di alimentari e beni deperibili

e relativi magazzini (compreso banchi di vendita all’aperto):

€.   4,40 (euro quattrovirgolaquaranta) al metro quadrato;

cat. 9^)

Magazzini di vendita all’ingrosso, mostre,autosaloni,depositi e stoccaggio merce,autorimesse di enti pubblici e privati per il ricovero dei mezzi adibiti al servizio:

€.1,43 (euro unovirgolaquarantatre) al metro quadrato;

cat. 10^)

ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili:

€. 4,65  (euro quattrovirgolasessantacinque) al metro quadrato;

cat. 11^)

Cinema, teatri, sale da ballo e simili:

€.1,31  (euro unovirgolatrentuno)  al metro quadrato;

cat. 12^)

alberghi, pensioni, complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale

anche collegate ad attività di agriturismo:

€.  2,10   (euro duevirgoladieci) al metro quadrato;

cat. 13^)

Stabilimenti e magazzini industriali, laboratori e magazzini artigianali, tettoie

ed aree industriali ed artigianali, comprese le aree di stoccaggio:

€.  1,78  (euro unovirgolasettantotto) al metro quadrato;

 

2)      Di applicare per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati la tariffa relativa alla voce più rispondente all’uso.

 

3)      Di stabilire che, in attuazione del 5° comma dell’art. 8 del decreto legge 2 marzo 1989 n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli Enti Locali e di finanza locale, convertito dalla legge 29 aprile 1989 n. 144, per l’abitazione colonica la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è dovuta anche quando nell’area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d’accesso all’abitazione stessa.

 

4)      Di stabilire che, ai sensi del citato regolamento comunale per l’applicazione della tassa, la stessa è comunque dovuta per i locali e le aree situate fuori dall’area di raccolta e nel limite del 30% (trenta per cento) della tariffa di cui alla categoria 1^ (prima).

 

5)      Di dare atto che, a seguito dell’applicazione delle nuove tariffe, la copertura dei costi del servizio per il corrente anno 2008, è prevista nella percentuale del  97,30%, così come risulta dall’allegato prospetto, allegato alla presente con il n.1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alle previsioni d’entrata e di spesa nel rispetto, quindi, della normativa prevista dall’art.61 del D.Lgs.507/1993.

 

6)      Di trasmettere la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua esecutività, alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze ai sensi e per gli effetti dell’art.69, comma 4, del citato D.Lgs.507/1993.

 

 

Parere tecnico     -favorevole-   Chisci Elvira

 

Parere contabile  -favorevole-   Chisci Elvira